NIENTE STALKING CON UN SOLO EPISODIO, NEMMENO SE PROLUNGATO
Per configurare il reato di stalking (art. 612 bis c.p. atti persecutori) è necessario che si siano verificati una pluralità (almeno due) comportamenti molesti idonei a causare un grave stato d'ansia e di paura o, in alternativa, il timore per la propria incolumità. In applicazione di questo principio la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia del Tribunale del Riesame di Messina che aveva a sua volta annullato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequenta