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OK al sequestro preventivo dei cani che disturbano il vicinato se il padrone non ha cura di loro

Aggiornamento: 31 mag 2023



La vicenda riguarda una donna accusata di getto di cose pericolose, art. 674 c.p. e disturbo delle occupazioni e riposo altrui, art. 659 c.p. .

Nei suoi confronti il P.M. aveva chiesto al Gip che venisse disposto il sequestro preventivo degli animali, in quanto a causa delle scarse condizioni igieniche nelle quali erano tenuti erano fonte cattivi odori e di disturbo per il loro abbaiare.

Il Giudice respingeva due volte la richiesta di sequestro osservando che la condotta dell’indagata doveva essere collegata alla sua negligenza nella pulizia del cortile dove dimoravano gli animali e sul rilievo che gli stessi non potevano considerarsi come “cosa pertinente al reato”.

Di opinione diametralmente opposta è il Tribunale del Riesame che accoglie l’appello del Pubblico Ministero ritenendo sussistente il fumus commissi delicti, e dunque sottoponibili a sequestro i cani, sull’assunto che gli stessi costituiscano l’occasione per l’indagata di reiterare il reato per il quale si procede ed in questo senso rientrato a pieno titolo nella definizione “cose pertinenti” al reato.

A nulla sono valse le doglianze proposte con Ricorso dalla difesa dell’imputata avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame, nel quale contestavano l’equiparazione di cose pertinenti al reato degli animali in quanto esseri senzienti.

A bene vedere la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che gli animali sono “cose”, assimilabili - anche ai fini civilistici - alla res anche ai fini della legge processuale, e pertanto ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo.

In buona sostanza, l’indagata non può invocare l’istinto insopprimibile del cane ad abbaiare, non si è adoperata per “impedirne lo strepito” e ciò è sufficiente ad integrare l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone dimoranti nelle abitazioni contigue.

Lo stesso vale per la contravvenzione prevista all’art. 674 c.p.: il fatto che la donna custodisse gli animali in scarse condizioni igieniche, non provvedendo alla pulizia dei recinti e del cortile circostante, è un comportamento idoneo a molestare le persone per via con emissioni olfattive dovute alle deiezioni dei cani.

Per il ricorrente non resta che pagare le spese processuali.

Dott.ssa Oriana Genovese

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

Scarica la sentenza Cass. Sez. 3 nr. 54531/2016


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