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FACCIAMO IL PUNTO: Diffamazione



Guida rapida al delitto di diffamazione: per capire bene e difendersi meglio.

Sommario:

1. Cos’è la diffamazione?

2. Chi può commettere il reato?

3. In cosa consiste?

4. Come si manifesta?

5. La competenza, le pene, le ipotesi aggravate. La procedibilità.

6. La casistica recente

 

1. Cos’è la diffamazione?

Il delitto previsto dall’art. 595 c.p. è inquadrato fra i delitti contro la persona ed è volto alla tutela della reputazione (dell’onore e del decoro) altrui da intendersi come senso di dignità personale della quale il soggetto gode nei confronti degli altri.

2. Chi può commettere il reatp?

E’ un reato comune, può dunque essere commesso da chiunque.

3.In che cosa consiste?

Gli elementi necessari per la configurazione del reato in questione sono:

  • L’intento diffamatorio, che nella maggior parte dei casi consiste nella divulgazione di espressioni denigratorie. È bene sottolineare che quest’ultimo può essere raggiunto anche con mezzi indiretti quali subdole allusioni, insinuazioni o espressioni dubitative.

  • La comunicazione dell’offesa alla presenza di più persone. Il requisito della presenza non deve necessariamente intendersi come fisica e simultanea, ma come idoneità della comunicazione a raggiungere più soggetti anche in momenti diversi.

4. Come si manifesta?

Siamo in presenza di un reato a forma libera: l’offesa alla persona può essere realizzata in qualunque modo e deve caratterizzarsi per la capacità di ledere e/o mettere in pericolo l’altrui decoro. In buona sostanza, ciò che rileva è l’attribuzione in capo ad una determinata persona di comportamenti che siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio.

Quanto all’elemento soggettivo, la condotta incriminatrice si stigmatizza in presenza del dolo generico. In questo senso, la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere sufficiente la volontà di usare espressioni con la consapevolezza di offendere l’altrui reputazione.

Per quanto attiene al soggetto passivo, invece, questi è da rinvenirsi nella persona verso la quale sono indirizzati gli improperi, inoltre, affinché il delitto in parola possa ritenersi sussistente occorre che la persona destinataria dell’improperio sia un soggetto determinato o determinabile con affidabile certezza. Non è pertanto strettamente necessario indicare il nome della vittima, la stessa può ritenersi identificata e di conseguenza sentirsi destinataria delle espressioni dannose per l’uso di riferimenti a fatti in equivoci di notoria conoscenza, come può essere il riferimento all’attività svolta.

5. La competenza, le pene, le ipotesi aggravate. La procedibilità.

Il reato di diffamazione è di competenza del Giudice di Pace penale esclusivamente nelle ipotesi previste dal primo e secondo comma dell’art. 595 c.p. In questo caso la pena che può essere comminata è la multa da 258 € a 2582 € (o, in alternativa la permanenza domiciliare o i lavori di pubblica utilità).

Quanto alle ipotesi del terzo e del quarto comma dell’art. 595 c.p., invece, sussiste la competenza del Tribunale.

Le circostanze aggravanti specifiche del reato di diffamazione sono:

  • Attribuzione di un fatto determinato: fino a 2 anni di reclusione o multa fino a 2.065 € (se applicata dal Tribunale) ovvero la multa da 258 € a 2582 € (alternativamente permanenza domiciliare o lavori di pubblica utilità se applicata dal Giudice di Pace). ;

  • Offesa recata attraverso l’uso della stampa o altro mezzo di pubblicità: reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 516 €.

  • Offesa recata a mezzo stampa con l’attribuzione di un fatto determinato va da 1 a 6 anni di reclusione, multa non inferiore a 258 €.

La pena è ulteriormente aumentata se l’offesa è indirizzata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

In ogni caso si tratta di un reato procedibile a querela di parte.

6. Casistica recente

- Non può invocare il requisito della riservatezza del vaglia postale, quindi non idoneo alla divulgazione della comunicazione con più persone, l’ex coniuge che scrive nella causale di corresponsione del mantenimento “mantenuta” all’indirizzo dell’ex moglie. Ciò che rileva è la funzione del termine socialmente accettato come spregiativo, dunque lesivo dell’onore della donna, giacché indica nel sentimento comune colei che percepisce un reddito senza compiere alcuna attività lavorativa (Cass. sez. 5 nr. 522/2017, qui trovi il nostro approfondimento).

- Non integra il reato di diffamazione rivolgersi ad una persona definendola omosessuale. Il termine ha perso nel corso del tempo la sua connotazione negativa grazie all’evoluzione lessicale del linguaggio comunemente utilizzato. In questo modo ne è cambiata la percezione da parte della collettività. A differenza di altri appellativi che ben possono ritenersi denigratori, il termine in questione assume una caratteristica neutra: nell’uso comune avrebbe una mera funzione di attribuire una qualità personale e pertanto non oltraggiosa. (Cass. sez. 5 nr. 50659/2016).

- Si evidenzia, infine, un’interessante Sentenza di merito del Tribunale di Reggio Emilia avente ad oggetto un caso di diffamazione “on line”, dove ha ritenuto legittimo il sequestro della pagina Facebook che conteneva gli insulti incriminati al fine di far cessare la condotta offensiva. (Sentenza Trib. Reggio Emilia del 22.9.2016 qui trovi il nostro approfondimento)

Dott.ssa Oriana Genovese

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

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