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NIENTE STALKING CON UN SOLO EPISODIO, NEMMENO SE PROLUNGATO

Aggiornamento: 5 mag 2023



Per configurare il reato di stalking (art. 612 bis c.p. atti persecutori) è necessario che si siano verificati una pluralità (almeno due) comportamenti molesti idonei a causare un grave stato d'ansia e di paura o, in alternativa, il timore per la propria incolumità.

In applicazione di questo principio la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia del Tribunale del Riesame di Messina che aveva a sua volta annullato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.


IL FATTO

L'indagato aveva incontrato casualmente la ex moglie nei pressi di un esercizio commerciale e aveva colto l'occasione per chiederle informazioni sulla figlia. Non ricevendo risposta dalla donna l'aveva seguita reiterando la stessa richiesta. L'aveva seguita addirittura all'interno della Caserma dei Carabinieri dove la stessa si era recata. Qui l'uomo veniva arrestato e il Giudice per le indagini preliminari gli applicava il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex moglie (art. 282 ter c.p.)


LA DECISIONE

Contro la decisione del GIP l'indagato ricorreva al Tribunale del Riesame che, come anticipato annullava la misura. Contro la decisione proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero.

La Quinta sezione ha ribadito quanto già sostenuto in altre sentenze: perché sussista il reato di stalking è necessario che il soggetto tenga una pluralità di condotte di molestia nei confronti della vittima.

In questo caso, invece, si era trattato di una condotta unica (sebbene protratta nel tempo) e quindi difettava un elemento costitutivo del reato di atti persecutori.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna


 

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