Il ristretto ambito temporale, in particolare circa 20 giorni, nel quale si sono svolte le condotte persecutorie non esclude la configurabilità del reato di stalking.
LA VICENDA: Il Tribunale di Milano aveva ritenuto non sussistente il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) a carico di un uomo accusato di aver mostrato eccessive ed improprie attenzioni nei confronti di una donna in particolare appostandosi sotto casa di questa e imbrattandole l’auto con frasi oscene e minacciose.
In particolare, secondo il giudice non vi era prova che la donna avesse subìto un grave stato d’ansia o paura ovvero che avesse modificato le proprie abitudini di vita e per tale motivo i fatti andavano riqualificati come molestie (art. 660 c.p.)
IL RICORSO: Avverso la sentenza ricorreva per Cassazione il Pm.
La Suprema Corte con la sentenza nr. 16205/2017 ha rilevato che da una parte risultava sussistente il mutamento delle condizioni di vita in quanto la persona offesa, particolarmente intimorita, si era fatta raggiungere dalla madre e insieme avevano pernottato altrove per qualche giorno.
Inoltre, a nulla rileva che le condotte siano ricomprese in un breve arco temporale (20 gg) ciò che conta è che si tratti di una pluralità di atti autonomi e che comportino la realizzazione di uno degli eventi di cui all’art. 612 bis c.p. In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato di recente che le condotte persecutorie possono costituire reato anche se realizzate in una sola giornata.
La sentenza veniva quindi annullata e gli atti trasmessi alla Corte d’Appello per la decisione nel merito.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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