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Guida sotto l’effetto di stupefacenti: illegittimi gli accertamenti in ospedale in assenza di sintom

Aggiornamento: 31 mag 2023



La quarta Sezione della Corte di Cassazione ha recentemente annullato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che confermava la condanna emessa dal locale Tribunale nei confronti di un uomo accusato di essersi rifiutato di sottoporsi agli esami del sangue per verificare se stesse guidando sotto l’effetto di stupefacenti.

L’uomo era stato fermato di notte e i Carabinieri lo avevano invitato a seguirli presso l’ospedale per gli accertamenti. Questi però si era opposto e pertanto veniva accusato e condannato per il reato previsto dall’art. 187 comma 8bis C.d.S.

Le condanne però sono state ribaltate dalla Cassazione.

Secondo la Suprema Corte il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 187 comma 8 bis C.d.s.) sussiste solo nel caso di una legittima richiesta da parte degli organi di polizia. Non può dirsi tale l’invito a recarsi presso un ospedale per accertamenti in assenza di alcun elemento che facesse ipotizzare l’assunzione di droghe. Nel caso in esame, infatti, gli operanti non disponevano della strumentazione portatile per effettuare il test speditivo e l’imputato non mostrava i sintomi dell’alterazione da stupefacenti.

Si trattava quindi di accertamenti meramente esplorativi e come tali non consentiti.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

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