Con la recente Sentenza n. 5831 del 28 gennaio 2022, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui risponde di peculato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio competente a istruire la pratica che legittima l’erogazione del denaro, anche se tale pratica viene formalmente controllata da altro funzionario – dirigente della pubblica amministrazione.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il pubblico ufficiale, preposto all'organo competente all'istruttoria della pratica ed alla predisposizione del provvedimento finale, che, inducendo in errore il consiglio di amministrazione di un ente sulla legittimità della delibera di spesa, ne ottiene l'approvazione con conseguente erogazione a taluni dipendenti di compensi di importo superiore a quello dovuto commette il delitto di peculato.
In conclusione va poi evidenziato che, anche laddove il pubblico ufficiale abbia posto in essere artifizi o raggiri, consistiti nella predisposizione di documentazione falsa da sottoporre al dirigente di ufficio, non si può ritenere integrata la fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato, bensì quella di peculato di cui all’art. 314 c.p. punito con la pena della reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi.
Avv. Claudia Maria Piazza
Studio Legale Maisano
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