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Guida in stato di ebrezza: dal termine di tre anni va sottratto il periodo di sospensione

Com'è noto il Codice della Strada prevede che in alcune ipotesi di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza (o alterazione da stupefacenti) sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Ciò significa che sarà necessario sostenere nuovamente gli esami di guida per poter riottenere una nuova patente, ma questo potrà avvenire non prima che siano passati tre anni dall'accertamento del reato.

Che cosa significa?

Non molto tempo fa ci siamo occupati del caos interpretativo che si è formato intorno alla decorrenza di questo termine triennale di cui all'art. 219 co. 3-ter CdS (clicca qui per leggere l'approfondimento).


Oggi però occorre dare conto di un nuova sentenza della Corte di Cassazione.

La quarta sezione ha infatti sostenuto che il tempo durante il quale l'utente non può ottenere una nuova patente a seguito di revoca non può essere superiore alla durata massima della sospensione cautelare prevista per legge.

Nonostante si tratti di istituti diversi fra loro e applicati da organi diversi (rispettivamente il Prefetto e il Giudice penale) mirano allo scopo di impedire che il soggetto commetta ulteriori condotte analoghe. La revoca della patente quindi è la progressione della sospensione cautelare applicata dal Prefetto.


Il termine triennale di inibizione, pertanto, decorrerà sempre e comunque dalla data di irrevocabilità della sentenza penale ma dovrà essere decurtato dell'esatto numero di giorni in cui il ricorrente è rimasto privo della facoltà di guidare in conseguenza della sospensione cautelare.


Tutto è bene ciò che finisce bene? Non è detto.

L'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione è, infatti, poco spendibile. Il compito di decidere o meno se il termine triennale è decorso spetta al Prefetto in quanto organo dell'esecuzione, con la conseguenza che, in caso di disaccordo, l'impugnazione andrebbe presentata al Tribunale Amministrativo Regionale. La Giustizia Amministrativa sul tema ha dimostrato di muoversi tutt'altro che in una direzione univoca, con buona pace del precedente della Cassazione Penale, già di per sé non vincolante, e proveniente da una diversa "parrocchia".


Per un approfondimento completo, le sanzioni e la giurisprudenza leggi la nostra guida


Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna


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