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FACCIAMO IL PUNTO: La Guida in stato di ebbrezza

Aggiornamento: 4 giu 2019



Guida rapida al reato di guida in stato di ebbrezza: per capire bene e difendersi meglio.

Sommario:

1. Guida sotto l’effetto dell’alcool (art. 186 Codice della Strada)

- Accertamento del tasso alcolemico

- Le aggravanti

- Sanzioni amministrative accessorie

2. Guida sotto l’effetto dell’alcool per minori di anni 21, neo patentati, conducenti professionali (art. 186-bis Codice della Strada)

- Sanzioni amministrative accessorie specifiche

- Preclusioni

 

1. Guida sotto l’effetto dell’alcool (art. 186 Codice della Strada)

L’art. 186 Codice della Strada disciplina il reato contravvenzionale di guida sotto l’effetto dell’alcool: la condotta incriminata consiste nel porsi alla guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcooliche.

Il Legislatore ha utilizzato una tecnica normativa “a scaglioni”: più alto è il tasso alcolemico accertato, più grave sarà la sanzione applicata.

Attualmente, al di fuori delle ipotesi speciali previste dall’art. 186-bis C.d.S. la guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce reato laddove tale valore sia superiore a 0,8 g/l.

Le sanzioni

Tabella 1


* Confisca del veicolo se di proprietà / Raddoppio sospensione se di proprietà di altri;

* Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.


** Confisca del veicolo se di proprietà;

** Revoca della patente in caso di condanna subita nel biennio.


Accertamento del tasso alcolemico

  • Per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, è sufficiente in alternativa la prova degli elementi sintomatici dell’ebrezza alcolica (alito vinoso, eloquio sconnesso, alterazione della deambulazione ecc..) oppure l’accertamento tecnico alcolemico (mediante alcoltest o ematico). Secondo la Cassazione, inoltre è ben possibile affermare la sussistenza del reato non solo nell’ipotesi più lieve (cfr. Cass. sez. 4a nr. 43017/2011) ma anche nella più grave ipotesi della fascia c) (cfr. Cass. sez. 4a nr. 27940/2012). Non sono mancate anche decisioni di segno contrario, ma recentemente con la pronuncia nr. 23520/2016 la medesima quarta sezione ha precisato che pur essendo sempre ammesso, in via teorica, l’accertamento sintomatico esso deve sempre condurre alla prova, oltre ogni ragionevole dubbio del superamento della soglia penalmente rilevante (Cass. Sez. 4a nr. 23520/2016).

  • Per l’accertamento alcolemico, sia per via orale che ematico è sempre necessario il consenso dell’interessato; laddove il conducente rifiuti di sottoporsi al test tale condotta può integrare il reato previsto dall’art. 186 co. 7 C.d.S. che, come si evince dalla tabella, è punito con le stesse sanzioni previste per la “fascia C”.

  • Il consenso, tuttavia, non è necessario laddove il test sia svolto su campione ematico ottenuto per finalità sanitarie presso una struttura ospedaliera (Cass. sez. 4 nr. 27159/2016).

  • Nel caso di espletamento di tali accertamenti tecnici urgenti il personale di P.G. operante ha l’obbligo di informare l’indagato che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. L’inottemperanza a tale obbligo determina una nullità a regime intermedio la quale deve essere eccepita prima del compimento dell'atto, o immediatamente dopo, e comunque non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado ai sensi degli art.190 e 182 c.p.p. (Cass. sez. Unite nr. 5396/2015).

Le aggravanti

Costituiscono circostanze aggravanti speciali dei reati sopra citati:

  • Aver provocato un incidente: le sanzioni di fascia sono raddoppiate e, nel caso in cui il reato sia commesso con un veicolo di proprietà il mezzo è sottoposto a fermo amministrativo per 180 gg (art. 186 co. 2 bis prima parte). Nel caso in cui al conducente che abbia provocato un incidente venga accertato un tasso superiore a 1,5 g/l, oltre al raddoppio delle sanzioni, al fermo amministrativo del mezzo si aggiunge anche la revoca della patente (art. 186 co. 2 bis seconda parte). La nozione di incidente, secondo la giurisprudenza della Cassazione prescinde dalla sussistenza di danni a persone o cose ovvero dal coinvolgimento di terzi o altri veicoli. E’ sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, idonea a determinare danni e perciò anche la semplice uscita di strada integra la fattispecie aggravata (Cass. sez. 4 nr. 38208/2016)

  • Aver commesso il fatto in ora notturna, fra le ore 22 e le ore 7: si tratta di una circostanza oggettiva che trova sempre applicazione in quanto, per previsione legislativa, è sottratta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (art. 186 co. 2 sexies e septies).

N.b. La Giurisprudenza ha escluso la compatibilità tra l’aggravante dell’aver provocato un incidente e il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest (Cass. Sez. Unite nr. 46625/2015) nonché quella dell’ora notturna con il medesimo reato (Cass. Sez. 4 nr. 26113/2016, ne avevamo parlato QUI).

Sanzioni amministrative accessorie

  • Sospensione della patente di guida (art. 218 C.d.S.): All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida determinata dall’Autorità procedente fra il minimo ed il massimo previsti dall’art. 186 C.d.S. La durata della sospensione è raddoppiata nel caso di tasso alcolemico fascia C) e guida di un’autovettura di proprietà altrui.

  • Confisca del mezzo (art. 224-ter C.d.S.): se il reato è realizzato con veicolo di proprietà, in caso di fascia c) è ordinata la confisca del veicolo.

  • Revoca della patente di guida (art. 219 C.d.S.): nel caso di recidiva nel biennio la patente è sempre revocata.

Nb. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca del mezzo di proprietà e della revoca della patente per recidiva nel biennio si applicano anche al reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest (art. 186 co. 7 C.d.S.)

 

2. Guida sotto l’effetto dell’alcool per minori di anni 21, neo patentati, conducenti professionali (art. 186-bis Codice della Strada)

Per alcune particolari categorie di soggetti indicate all’art. 186-bis C.d.S. (fra cui i minori di 21 anni e coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni) il Legislatore ha imposto una disciplina ancora più rigida attraverso una serie di aggravanti riassunta nella tabella sottostante.

Per espressa previsione legislativa tali aggravanti non possono essere ritenute equivalenti o subvalenti rispetto ad altre eventuali circostanze attenuanti.

Tabella 2


*Nel caso di incidente la sanzione è raddoppiata.

Sanzioni amministrative accessorie specifiche:

  • Revoca della patente: è sempre disposta nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nel caso di conducenti professionisti ovvero in caso di recidiva nel triennio per tutti gli altri previsti dal 186-bis co. 1 C.d.S.

Preclusioni

  • Il conducente minorenne cui venga accertato un tasso alcolemico in fascia “zero” potrà conseguire la patente di guida di categoria B NON prima di aver compiuto 19 anni.

  • Il conducente minorenne cui venga accertato un tasso alcolemico in fascia a), b) o c) potrà conseguire la patente di guida di categoria B NON prima di aver compiuto 21 anni.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

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