Occorrerà aspettare 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale prima di potersi ricandidare agli esami di guida ed, eventualmente, ottenere una nuova patente.
Ciò è quanto ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Cassazione (nr. 13508/2019).
La questione è da molto tempo dibattuta fra TAR, Tribunali Ordinari e Giurisdizioni Superiori i quali hanno alimentato due interpretazioni differenti e totalmente contrapposte.
Secondo alcune sentenze, il termine triennale per provare a riottenere la patente di guida decorrerebbe dall'accertamento del fatto e cioè da quando l'organo accertatore a seguito di alcoltest ritira su strada la patente.
Secondo l'opposto orientamento invece, l'attesa di tre anni non può che decorrere dalla definitività della sentenza penale che ha accertato il reato di guida in stato di ebrezza (art. 186 C.d.S.).
Secondo la pronuncia depositata il 20 maggio scorso, è quest'ultima l'unica soluzione possibile in quanto il provvedimento di "revoca" della patente non esiste prima che il Giudice penale lo pronunci; quindi il relativo iter applicativo da parte dell'autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.
Leggendo fra le pieghe della motivazione, tuttavia, pare che i tempi possano allungarsi ulteriormente.
Nel caso deciso dalla Corte, infatti, inizialmente il triennio era stato fatto decorrere addirittura dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di revoca. Ciò significherebbe che, dalla data di definitività delle sentenza occorrerebbe ulteriormente attendere i tempi burocratici per la trasmissione degli atti al Prefetto e successivamente l'adozione e notifica del relativo provvedimento.
Una vera e propria stangata.
Guida in stato di ebbrezza: i casi di revoca
Il Codice della Strada prevede che in alcune ipotesi di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca: ecco quando
Art. 186 co..a 2 lett. c) CdS: guida in stato di alterazione alcolica con valori superiori a 1,5 g/l (fascia C) con recidiva nel biennio;
Art. 186 comma 2 bis CdS: guida in stato di alterazione alcolica con valori superiori a 1,5 g/l (fascia C) con l'aggravante di aver causato un incidente;
Art. 186 co. 7 CdS: soggetto già condannato per rifiuto di sottoporsi all'alcoltest rifiuta l'accertamento nel biennio dalla precedente condanna;
Art. 186 bis co. 5 CdS: soggetto appartenente ad una delle categorie di cd. conducenti professionali (art. 186-bis co. 1 lett. d) cui sia accertato un valore superiore a 1,5 g/l; per le altre particolari categorie di conducenti indicate nell'articolo la revoca scatta in caso di recidiva nel triennio;
Guida in stato di alterazione da stupefacenti: i casi di revoca
Sono poi previste ipotesi di revoca anche in caso di guida sotto l'effetto di stupefacenti
Art. 187 co. 1 CdS: guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti commesso da soggetto appartenente ad una delle categorie di cd. conducenti professionali (art. 186-bis co. 1 lett. d); per le altre particolari categorie di conducenti indicate nell'articolo la revoca scatta in caso di recidiva nel triennio;
Art. 187 co. 1bis CdS: guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti con l'aggravante di aver causato un incidente;
Art. 187 co. 8 CdS: soggetto già condannato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici rifiuta l'accertamento nel biennio dalla precedente condanna.
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Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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