Con la Sentenza nr. 26857/18 la Suprema Corte è tornata ad affrontare la delicata questione dei rapporti tra i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi con violazione delle norme del codice della strada e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza.
La Corte di appello di Torino aveva confermato la sentenza con la quale il Gip presso il Tribunale di Torino aveva ritenuto colpevole l’imputato per i reati di omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.) e di lesioni colpose stradali gravi (art. 590bis c.p.) entrambi i fatti commessi ponendosi alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza violando così anche l’art. 186, comma 2, lett. b), Codice della Strada.
L’imputato ricorreva per cassazione denunciando violazione di legge alla luce degli artt. 84, 589bis c.p. e 186, comma 2, del D.Lgv. 285/1992.
In particolare si doleva del fatto che a seguito della legge 41/2016 sul cd. omicidio stradale, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza fosse già contenuta nei nuovi art. 589-bis c.p. e 590-bis c.p.p.
Se in passato, infatti, la giurisprudenza era propensa a ritenere configurabile il concorso materiale tra il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, l’introduzione del reato di omicidio stradale ex art. 589bis c.p. (ad opera dell’art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016) obbliga la Suprema Corte a rivedere il suo orientamento in materia.
La natura di reato autonomo del nuovo art. 589bis implica il necessario ricorso all’istituto di cui all’art. 84 c.p; in caso contrario, difatti, il medesimo fatto storico, ovvero porsi alla guida in stato di ebbrezza, verrebbe addebitato all’agente per due volte, in palese violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
Ecco dunque che con la Sentenza in esame la Cassazione si discosta dall’interpretazione sinora diffusa, per affermare invece la configurabilità della disciplina del reato complesso ex art. 84 c.p.
Può quindi affermarsi il seguente che, "nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41/2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone [...] dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589bis, comma 1 e 590bis, comma 1 c.p., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati” (Cass., Sez. IV, Sent. nr. 26857/18, Pres. Piccialli, Rel. Cenci)."
La Cassazione quindi annullava senza rinvio la sentenza impugnata semplicemente eliminando la pena inflitta dai giudici di merito per la contravvenzione al Codice della strada.
dott.ssa Laura Ingriccini
Studio Legale Maisano
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