La circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 sexies C.d.S. che prevede l'aumento di pena nel caso in cui "il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7" non è compatibile con la contravvenzione del rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.
E' questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella recente sentenza numero 26113 depositata il 23 giugno scorso. La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite nel ottobre (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, dep. 2016, Zucconi) e ha stabilito l'incompatibilità fra le disposizioni, alla luce di una serie di argomentazioni.
Innanzitutto l'elemento costitutivo dell'aggravante, lo stato di ebrezza del conducente, nell'ambito del reato ex 186 co. 7 C.d.S. è elemento che rimane ignoto attesa l'impossibilità dell'accertamento a causa del rifiuto del conducente.
Inoltre è del tutto pacifico che il reato di rifiuto di sottoporsi al test (art. 186 co. 7) e di guida in stato di ebrezza (art. 186 co. 2 C.d.S.) siano reati autonomi che tutelano beni giuridici diversi, e il primo è parificato al secondo solamente quod poenam.
Infine, sul piano dell'interpretazione letterale, il comma 2 sexies fa esplicito riferimentto alla "ammenda prevista dal comma 2 e pertanto non sarebbe consentita un'interpretazione estensiva che ricomprenda anche il reato ex comma 7: si tratterebbe, inoltre, di una indebita analogia in malam partem.
La sentenza della Corte d'Appello di Bologna veniva perciò annullata e la pena diminuita per il venir meno dell'aggravante.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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Scarica la Sentenza Cass. Sez. 4 nr. 26113/2016 del 5.5.2016 in allegato