La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul tema del c.d. stalking condominiale, cioè il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. commesso ai danni del proprio vicino di casa.
In particolare, attraverso la recentissima Sentenza n. 3795/2021, i Giudici di legittimità hanno chiarito che le condotte di disturbo protratte nel tempo e aventi ad oggetto – ad esempio - l’immissione di rifiuti nella buca delle lettere del vicino, la disseminazione di oggetti nel parcheggio condominiale e la sottrazione di corrispondenza altrui sono sufficienti ad integrare la condotta materiale richiesta dalla fattispecie incriminatrice.
Va poi precisato che il delitto di atti persecutori si ritiene integrato se le condotte moleste attuate dal vicino di casa sono in grado di ingenerare un grave stato di ansia e paura, ovvero di creare timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero ancora di costringere la persona offesa dal reato ad alterare le proprie abitudini di vita.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, VI sezione penale, che ha confermato la Sentenza di condanna nei confronti di un soggetto che per un lungo arco di tempo ha posto in essere condotte moleste ai danni del gestore di un locale situato nell’area condominiale condivisa con l’imputato.
Dott.ssa Claudia Maria Piazza
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