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Cannabis light: arriva lo stop delle Sezioni Unite

Aggiornamento: 5 mag 2023



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso; è del 30 maggio scorso la decisione con la quale la Suprema Corte ha (definitivamente?) chiuso il capitolo cannabis light.


In attesa di leggere le motivazioni, che saranno depositate nelle prossime settimane, la Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di spaccio la commercializzazione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis, fatta salva l’ipotesi in cui tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.


La Corte, pertanto, ha tracciato una linea di netta chiusura rispetto agli spiragli interpretativi successivi alla legge n. 242/2016 in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

La normativa in parola, difatti, qualifica come lecita l’attività di coltivazione della canapa da parte dell’agricoltore, purché la varietà di cannabis sativa rientri nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE.

A quanto detto si aggiunga che la percentuale di THC deve essere inferiore o pari allo 0,2% e che la coltivazione deve essere finalizzata a realizzare uno dei prodotti espressamente individuati dall’art. 2, secondo comma, della legge 242/16.

Attraverso un’operazione interpretativa della normativa, avallata fino a ieri anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte, anche l’attività di commercializzazione della cd. cannabis light sarebbe rientrata nell’ambito di applicazione tracciato dalla norma, purchè il livello di THC fosse inferiore a quello previsto dalla legge.

Chiamate a dirimere la controversa questione, le Sezioni Unite però ne hanno escluso tassativamente la riconducibilità alla causa di non punibilità prevista dalla l. 242/2016, integrando pertanto “il reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, le condotte di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.


Dott.ssa Laura Ingriccini

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

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