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ALCOLTEST: E' IL PM A DOVER PROVARE L'OMOLOGAZIONE DELLO STRUMENTO

Aggiornamento: 5 mag 2023



Con un'articolata motivazione la Corte di Cassazione ha stabilito un nuovo principio di diritto in materia di guida in stato di ebbrezza.

Fino ad oggi, chiunque venisse trovato positivo all'alcoltest e avesse dubbi sul malfunzionamento dello stesso per potersene lamentare nel giudizio penale aveva l'onere di fornire la prova di tale malfunzionamento.

Parallelamente, chi si fosse voluto dolere del medesimo malfunzionamento in sede civile-amministrativa non era costretto a tale probatio diabiolica, in virtù di un orientamento giurisprudenziale della Cassazione Civile che si rifaceva alla nota sentenza nr. 113/2015 della Corte Costituzionale.

Da oggi però anche la Cassazione Penale ha deciso di aderire a questo orientamento. E' di tutta evidenza che non era logico sottoporre la prova di un medesimo fatto il malfunzionamento ora alla parte pubblica ora alla parte privata in base al "campo" nel quale si giocava con la conseguenza che fatti identici potevano avere soluzioni diametralmente opposte.

Secondo quanto stabilito dalla recente sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione in tema di guida in stato di ebbrezza, quando l'alcoltest risulta positivo, è la pubblica accusa a dover fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione. In caso contrario, non è possibile ritenere valido l'accertamento e quindi non vi è prova del reato.


Claudia Maria Piazza

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna


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