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Cannabis light in libera vendita: in attesa delle Sezioni Unite continuano i sequestri

Aggiornamento: 5 mag 2023



Con la Sentenza n. 10809/19 (Pres. Sarno, Rel. Noviello) la Suprema Corte è intervenuta in materia di commercializzazione delle infiorescenze di Cannabis sativa L, cd. cannabis light, affermando ancora una volta la rilevanza penale in presenza di un, seppur minimo, effetto drogante.

La vicenda trae origine dal ricorso del PM del Tribunale di Ancona contro l’ordinanza del locale Tribunale del Riesame che confermava la decisione del Gip di non convalidare il sequestro di confezioni di cannabis light in vendita presso un negozio specializzato. Il titolare veniva quindi indagato per il reato di cui all’art. 73 commi 1,2 e 4 del DPR 309/90 per aver venduto, in quantità non modiche, tali infiorescenze.

Il Tribunale della libertà di Ancona, muovendo da quanto previsto dalla l. 242/2016 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", ne faceva discendere come corollario logico la liceità della commercializzazione dei suoi derivati.

A tal riguardo, tuttavia, occorre fare una precisazione: la citata l. 242/16 opera in maniera eccezionale rispetto al dettato normativo dell’art. 73 del DPR 309/90 ed ha ad oggetto la coltivazione della canapa, comprensiva della “successiva filiera agroalimentare” così come puntualmente definita dalla normativa in parola.

La coltivazione infatti deve essere del tipo indicato dalla legge, deve essere finalizzata alla realizzazione di prodotti tassativamente indicati dalla legge e il contenuto di THC complessivo della coltivazione deve essere inferiore allo 0,2%.

Qualora poi il livello di THC sia superiore allo 0,2 % ma rimanga entro il valore massimo dello 0,6%, la coltivazione deve ritenersi illecita (tanto da potersene disporre il sequestro), pur escludendosi tuttavia la responsabilità del coltivatore che abbia rispettato le prescrizioni di legge.

Altro discorso, invece, vale per chi commercia infiorescenze dotate di di efficacia stupefacente, seppure minimo (nel caso di specie 0,5%), la cui condotta deve ritenersi idonea a rientrare nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 73 DPR 309/90.

La Suprema Corte pertanto ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Ancona per nuovo esame.

La Sentenza qui commentata si inserisce in un fervente dibattito giurisprudenziale in seno alla Corte di Cassazione che vede due orientamenti contrapposti:

-il primo sostiene che la legge non consenta la commercializzazione dei derivati della coltivazione diversi da quelli espressamente disciplinati (ed è quello seguito dalla Sentenza n. 10809/19

-il secondo ritiene invece che tutti i prodotti della filiera agroalimentare della canapa possano essere commercializzati, comprese le infiorescenze. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza nr. 8654/2019 del 8 febbraio scorso.

Dott.ssa Laura Ingriccini

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

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