Finalmente tutti i reati in materia di adempimento agli obblighi familiari trovano “casa” nel Codice Penale.
Il Decreto Legislativo 21/2018 ha introdotto nel Codice Penale l'art. 570-bis. Il nuovo reato è in realtà un contenitore nel quale sono confluite tutti gli illeciti relativi al mancato pagamento dell’assegno divorzile e all’inadempimento dell’obbligo di mantenimento e degli obblighi alimentari in caso di separazione dei coniugi.
Ecco il nuovo testo:
Art. 570 -bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) . — Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.»
Le condotte incriminate erano prima contenute nelle leggi speciali (l. 898/1970, cd. “legge sul divorzio” e l. 54/2006 cd. “legge sull’affidamento condiviso”). La nuova sistemazione, e con essa la riformulazione delle condotte illecite, consentirà un’applicazione più certa della norma e contribuirà a ridurre le difficoltà interpretative che avevano caratterizzato l’art. 570 c.p.
Il nuovo art. 570-bis c.p. sarà punito con la reclusione fino a 1 anno e la multa da 103 a 1032 €.
dott.ssa Laura Ingriccini
Studio Legale Maisano
Avvocati Penalisti in Bologna