top of page

Controlla l’ex convivente entrando nella sua mail e sul suo profilo Facebook: è stalking (Cass. sez.

Aggiornamento: 27 apr 2023



La vicenda riguarda i comportamenti di un uomo assolto in primo grado e successivamente condannato in appello per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) nei confronti della ex convivente.

L’imputato proponeva dunque ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva ribaltato il suo giudizio di innocenza.

Nello specifico, censurava la parte della sentenza in cui la Corte d’appello riteneva sussistere correlazione tra le sue condotte, ai danni dell’ ex convivente, e il perdurante stato d’ansia sofferto dalla donna.

In altre parole, l’uomo contestava l’esistenza di un diretto collegamento tra lo stato di forte ansia - e paura per la propria incolumità- della vittima e le suoi continui comportamenti minacciosi, molesti e invasivi.

Le doglianze proposte del ricorrente vengono però dichiarate inammissibili, confermando così quanto statuito dalla Corte d’Appello.

LA SENTENZA: Il Supremo Collegio (con la sentenza Cass. sez. 5 nr. 25940/2017) nel dichiarare “manifestamente infondati” i motivi sottoposti al proprio vaglio, mette in evidenza come il Collegio di seconde cure abbia ritenuto sussistente il nesso causale analizzando elementi probatori che al contrario erano stati completamente ignorati dal Tribunale di primo grado.

Un’indubbia valenza probatoria hanno assunto i controlli ai quali l’uomo sottoponeva la vittima – sotto forma di controlli a distanza - entrando abusivamente nella posta elettronica e nel profilo Facebook della donna che la costringevano a mutare le proprie abitudini di vita, cambiando abitazione, utenze telefoniche, mail e profilo Social.

Altro elemento sul quale il Tribunale ha ritenuto non doversi soffermare riguardava l’oggettiva gravità dei comportamenti dell’uomo, trascurando così la diagnosi dalla psicoterapeuta della vittima dalla quale emergeva, invece, la portata fortemente lesiva delle condotte assillanti e ossessivi dell’imputato; talmente lesive che hanno ingenerato nella donna un forte stato di ansia e paura sfociato in un grave e perdurante disturbo post- traumatico da stress.

Al ricorrente non resta che risarcire i danni alla ex convivente e pagare le spese processuali.

dott.ssa Oriana Genovese

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

Pensi di essere vittima di stalking?

Le persone offese dal reato di atti persecutori sono sempre ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato (gratuito patrocinio) a prescindere dalle condizioni di reddito.

Qui puoi trovare tutti gli altri requisiti e la documentazione necessaria per l'istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio.

10 visualizzazioni

Hai un problema simile?

I nostri professionisti possono aiutarti.

Contattaci compilando il form. Oppure visita la pagina CONTATTI

Cliccando sul tasto invia dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Reg. 679/2016 e autorizzo il trattamento dei dati personali secondo l'informativa stessa.

Messaggio inviato correttamente!

bottom of page