Era solito scrivere “mantenuta” nella causale dei vaglia postali con i quali corrispondeva il mantenimento alla ex moglie e alla figlia, ma per la Suprema Corte questo integra il reato di diffamazione (Cassazione sezione V nr. 522/2017).
Nel proprio ricorso l'imputato, sosteneva che il reato non sussisteva giacchè, mai e in nessun modo altre persone avevano avuto modo di leggere l’appellativo rivolto alla ex e che, in ogni caso non vi era stata alcuna lesione all’onore.
Di tutt'altro avviso la Suprema Corte. Il termine ha evidentemente un’accezione spregiativa giacché individua un soggetto che percepisce un reddito da soggetti terzi, in assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa. Inoltre, è stato accertato che il contenuto del vaglia non rimane riservato alle sole parti (disponente e beneficiario) bensì gli addetti all'ufficio postale, per esigenze operative, vengono a conoscenza di quanto riportato sul modulo.
Confermata quindi la condanna a carico dell’ex marito al quale non resta che pagare la multa, le spese processuali nonché 5.000 € a titolo di risarcimento del danno in favore dell’ex moglie.
Avv. Alberto Bernardi
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