No alla psicologa in classe senza autorizzazione dei genitori: è violenza privata
La Quinta sezione della Corte di Cassazione (sent. nr. 40291/2017) ha recentemente annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Arezzo. Insegnanti, dirigente e psicologa erano stati accusati, fra gli altri, del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) perché avrebbero sottoposto i bambini iscritti alla seconda elementare ad un periodo di osservazione psicologica in aula senza che i genitori degli stessi fossero stati nemmeno informati.