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SEZIONI UNITE: VALIDO IL CONSENSO DEL MINORE A REALIZZARE VIDEO HOT

Aggiornamento: 5 mag 2023


Il 1° luglio 2021 la terza sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione di una questione di diritto piuttosto controversa in tema di pornografia minorile. Il particolare il dubbio interpretativo riguarda il fatto se nell'ipotesi in cui il materiale pedopornografico sia prodotto – ad esclusivo uso privato delle persone coinvolte – con il consenso del minore che abbia compiuto gli anni quattordici, nel contesto di una relazione affettiva integri ugualmente il reato di cui all’art. 600-ter c.p. comma 1.


La sezione rimettente ha dimostrato di non condividere il precedente orientamento disegnato dalle Sezioni Unite nel 2018, mettendo in dubbio che il minore seppur ultraquattordicenne possa esprimere un valido consenso alla produzione di materiale pornografico che lo ritrae, prima ancora che alla sua diffusione e divulgazione.


Il consenso dell'ultraquattordicenne, per l'appunto, era stato in precedenza inquadrato dalle Sezioni Unite (sent. n. 51815 del 2018) come scriminante rispetto alla condotta di produzione del materiale pedopornografico (foto e video). Il Supremo Collegio in quell'occasione aveva elencato gli elementi immancabili per considerare il consenso valido e quindi scriminante: una relazione sentimentale tra i due soggetti; l'aver compiuto il quattordicesimo anno di età; l'assenza di “utilizzazione” da parte del maggiorenne nei confronti del minore (dunque nessun tipo di strumentalizzazione o sopraffazione del primo a danno del secondo); l'esclusivo utilizzo del materiale da parte dei due soggetti in questione.


Nell'ordinanza di rimessione, la Terza sezione evidenziava tuttavia come il minore non sia in grado di prestare un valido consenso alla documentazione della propria vita sessuale, poiché un simile consenso implica il farsi carico di una riflessione (inerente il pudore, la riservatezza e il benessere psichico) che il minore – seppur ultraquattordicenne – non è ancora in grado di porre in essere.


Il 28 ottobre scorso le Sezioni Unite si sono pronunciate valorizzando l’importanza della volontà del minore che abbia compiuto 14 anni e ribadendo la validità del consenso espresso da quest’ultimo alla produzione di materiale pornografico che lo ritrae purché sia accertato che si tratti una libera scelta e le immagini o i video realizzati siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto.


Al di fuori di tali ipotesi, la destinazione delle immagini alla diffusione possono integrare le diverse fattispecie di reato previste dall’art. 600 ter c.p.



Dott. Antonio Prete

Studio Legale Maisano

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