Di recente, la V Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n.30455/2019; deposito del 10 luglio 2019) è stata chiamata ad esprimersi in merito ad uno dei temi purtroppo sempre più dilaganti nell’era telematica: il revenge porn ossia la diffusione via web di immagini intime, postate da terzi e senza il consenso del soggetto ritratto.
LA VICENDA GIUDIZIARIA
Nel caso specifico, la condotta illecita era stata posta in essere dall’ex fidanzato che, spinto dal risentimento per la fine della relazione, aveva postato su una piattaforma web alcune fotografie intime della parte offesa di cui era in possesso, facendola apparire agli utenti del sito come persona disponibile ad incontri sessuali promiscui.
I giudici della Suprema Corte, rigettando il ricorso dell’imputato, hanno confermato la sentenza di condanna resa dalla Corte di Appello per i reati di atti persecutori (stalking), diffamazione aggravata e trattamento illecito di dati personali.
In dettaglio i supremi giudici hanno chiarito che il grave stato di ansia di cui al delitto di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) è stato causato dall’avere (l’imputato) caricato fotografie intime della ex fidanzata su siti pubblici, così da esporre la vittima ad inopportuni inviti aventi scopo sessuale. Invece, chiosano i Giudici, il trattamento illecito di dati personali e la diffamazione si configurano se connotati rispettivamente dal dolo specifico di « trarre per sé o per altri profitto, ovvero di arrecare danno all’interessato » il primo, dal dolo generico « di divulgare notizie atte a compromettere la reputazione dell’interessato stesso » il secondo.
AL VAGLIO DEL PARLAMENTO L'INTRODUZIONE DI UN REATO AD HOC
La questione è sempre più attuale; com’è noto, infatti, è ora al vaglio del Senato il disegno di legge intitolato “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, già approvato dalla Camera il 3 aprile 2019; Il d.d.l. -anche noto come “codice rosso ”- si pone come obiettivo quello di fornire una sorta di corsia preferenziale per la trattazione dei reati di violenza sessuale e domestica, prevedendo diverse misure volte alla accelerazione della procedura, come l’obbligo per il pubblico ministero di sentire la persona offesa entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
Tra le novità previste dal d.d.l. spicca anche l’introduzione del reato di “revenge porn” (si prevede infatti un futuro art. 612-ter intitolato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”), che attraverso i quattro commi che lo compongono punisce con la pena della reclusione (da aggravarsi in talune fattispecie, come l’aver diffuso immagini di persone con le quali si era sentimentalmente legati) varie condotte aventi ad oggetto la diffusione, contro la volontà della persona offesa, di immagini dal contenuto sessualmente esplicito « destinate a rimanere private ».
Claudia Maria Piazza
Studio Legale Maisano
Avvocati Penalisti in Bologna
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