La Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la parte civile vittima di stalking (art.612 bis C.p.).
La Corte territoriale calabrese era pervenuta a tale decisione a seguito della mancata presentazione da parte dell’istante della documentazione attestante il reddito (nel caso concreto: Attestazione ISEE).
La Corte di Cassazione nel dare ragione alla ricorrente Parte Civile ha sottolineato come già la stessa Corte Costituzionale (Sentenza n.1/2021) aveva avuto modo di chiarire che il dettato normativo non prevedesse tale onere.
Le vittime di stalking (e di altri reati quali maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo; etc.) hanno sempre diritto a poter usufruire della difesa tecnica a spese dello Stato a prescindere di quale sia il loro reddito, anzi, senza neanche il bisogno di doverlo documentare.
La ratio della scelta del Legislatore si fonda sulla particolare “vulnerabilità delle persone offese” di tale tipologia di reato ed è una ratio che prevale su ogni altra considerazione.
Saranno pertanto sempre a carico dell’Erario le spese e gli onorari spettanti al difensore della parte offesa.
(Cass.Sez IV n.16272/2022)
Avv. Francesco Antonio Maisano
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