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Diffamazione online e responsabilità penale del blogger

Aggiornamento: 5 mag 2023


Il recente sviluppo dei social network e la diffusione degli strumenti attraverso i quali connettersi alla rete internet hanno portato ad un incremento esponenziale delle controversie aventi ad oggetto offese ed insulti online.


La Giurisprudenza non ha avuto grosse difficoltà ad applicare il reato di diffamazione anche a offese perpetrate attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e, in particolare, la rete internet.

Si è ben presto consolidato l’orientamento secondo il quale, infatti, una dichiarazione offensiva attraverso siti web, diversi da quelli delle testate giornalistiche (blog, social media, altre piattaforme internet) integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., in quanto è arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa. L’aggravante si giustifica poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Pertanto, chiunque si serva della rete internet per diffondere comunicazioni offensive della reputazione altrui può essere chiamato a rispondere di diffamazione aggravata (art. 595 cod. pen.).

Altra questione di cui si è spesso discusso è se (anche) il blogger possa essere ritenuto responsabile dei commenti diffamatori postati da terzi sul proprio blog.

Ebbene, si è da sempre sostenuto che in base alla normativa italiana ed europea il titolare di un blog (che non è assimilabile ad una testata giornalistica) non possa essere obbligato ad un generale obbligo di vigilanza di quanto da altri pubblicato.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5 nr. 12546/2019), tuttavia, ha ridimensionato un po’ quest’esonero di responsabilità.

Rifacendosi ad alcuni precedenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la nostra Corte di Legittimità ha precisato che “il blogger può rispondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi qualora, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente”.

In altre parole sebbene sia esclusa ogni automatica responsabilità del blogger per i commenti offensivi pubblicati da altri, incombe su di lui l’onere di rimuovere lo scritto diffamatorio non appena ne abbia avuto conoscenza.

In caso contrario il blogger può essere chiamato a rispondere di diffamazione in concorso con l'autore, anche se rimasto ignoto.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna


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