Il divorzio non impedisce la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) qualora residui fra gli ex coniugi un rapporto di frequentazione dovuto all'esigenza di educazione dei figli (e quindi un vincolo familiare di fatto) anche a prescindere da una stabile convivenza.
E' quanto ha stabilito una innovativa sentenza della Corte di Cassazione.
I Giudici hanno colto l'occasione per fare il punto sul delitto di maltrattamenti in famiglia nei casi di coppie di fatto, separazione e divorzio.
COPPIE DI FATTO: Il reato può sussistere anche a prescindere da una stabile convivenza nel caso esista fra i soggetti una relazione affettiva e un progetto di vita basati sulla reciproca solidarietà ed assistenza.
SEPARAZIONE: non vi è dubbio che il reato sia ipotizzabile anche nel caso di separazione legale dei coniugi. La separazione, infatti, fa venir meno solamente l'obbligo di convivenza e fedeltà ma non i doveri reciproci di rispetto, assistenza morale e collaborazione materiale.
DIVORZIO: secondo un precedente orientamento giurisprudenziale la Corte di Cassazione aveva escluso che il delitto di maltrattamenti in famiglia potesse sussistere fra divorziati, salvo il caso di ricomposizione della relazione con ripristino di un rapporto di solidarietà reciproca.
Nella sentenza nr. 27986/2018 la Corte di Cassazione torna sui suoi passi e precisa che l'intervenuto divorzio non preclude la possibilità di configurare il delitto di maltrattamenti in famiglia. Occorre però verificare se permanga una residuale frequentazione fra gli ex coniugi (anche dovuta alle esigenze dei figli) nell'occasione della quale si realizzino le condotte di subordinazione psicologica e/o fisica tipiche del delitto in parola.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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