Bullismo: nel caso in cui le continue vessazioni da parte dei compagni di scuola costringano la persona offesa a cambiare scuola sussiste anche il reato di stalking (atti persecutori, art. 612-bis c.p.). A confermarlo una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato le precedenti pronunce del Tribunale dei Minori e della Corte d'Appello - sez. Minori.
Durante l'esame testimoniale del padre della vittima emergeva, infatti, che era stato proprio a causa degli atti di bullismo (aggressioni, minacce e molestie) che il figlio aveva dapprima smesso di andare a scuola e successivamente abbandonato l'istituto.
Secondo la Corte di Cassazione ciò costituisce indubbiamente un mutamento delle condizioni di vita che, unita allo stato d'ansia e di timore per la propria incolumità integrano l'evento tipico del delitto di stalking.
A nulla, infine, sono valse le doglianze relative al reato di lesioni (art. 582 c.p.). Il reato sussiste anche solo in presenza di ematomi e lividi che, in quanto alterazioni dei tessuti, devono considerarsi "malattia".
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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