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L’agente provocatore? Attenti, la Corte Europea lo ha già bocciato


Si riporta il contributo dell'Avv. Francesco Antonio Maisano in tema di agente provocatore, pubblicato nell'edizione del 18 maggio 2018 del quotidiano "Il Dubbio".

 

L’elaborazione della bozza del “contratto di governo” tra Lega e M5S dedica ampia parte alla Giustizia penale.

Si tratta, all’evidenza, di petizioni di principio che dovrebbero poi ispirare la formulazione normativa futura. Nel capitoletto dedicato alla “Lotta alla Corruzione” ( Punto. 14 del Contratto) si auspica un maggior contrasto al fenomeno corruttivo nella Pubblica Amministrazione auspicando l’introduzione del c. d. “agente provocatore” al fine di “favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi” ( pag. 19).

La “figura” viene correttamente distinta da quella dell’agente sotto copertura mostrando così di conoscere la (non sottile) differenza tra chi opera quale (mero) osservatore (o al più concorrente) all’interno dell’itinerario criminoso altrui, limitandosi pertanto a memorizzarlo in vista di una futura valorizzazione processuale, rispetto a chi, invece, opera per determinare la condotta delittuosa altrui.

Per molti versi l’agente provocatore appare non dissimile dall’istigatore poiché agisce al fine di “stimolare” una volontà a delinquere originaria; incarna la dimensione di vera e propria condizione senza la quale non nascerebbe il proposito illecito.

Stando così le cose non stupisce che, più volte, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, affrontando la tematica dell’agente provocatore e distinguendolo necessariamente dal testimone infiltrato o sotto copertura, abbia sancito che tale figura manifesti palesi violazioni della Convenzione in quanto, senza il suo intervento di istigazione, il reato non sarebbe stato commesso.

Ovviamente la Corte Edu si è pronunciata sotto il profilo strettamente processuale stabilendo la non equità del processo basato su tale prova ma non è dubitabile che lo spunto di partenza sia di natura sostanziale. Lo stigma è tutto sulla condizione (esorbitante) illecita del provocatore che ha assunto efficacia causale rispetto al fatto commesso dal provocato (per tutte si veda: Mailinas contro Lituania, 1 luglio 2008).

In attesa di conoscere la forma definitiva che prenderà il principio contenuto nel c. d. contratto di governo è opportuno tenere presente lo stato dell’arte nella giurisprudenza convenzionale onde evitare prevedibili condanne future in danno dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo.

Avv. Francesco Antonio Maisano

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

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