Con la Sentenza nr. 41/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656 co. 5 c.p.p. "nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni”.
La Corte Costituzionale sana quindi quella che da molti era ritenuta una palese incongruità.
L'art. 47 co. 3bis Ordinamento Penitenziario (introdotto con il D.L. 146/2013) consente ai condannati con pene fino a quattro anni di accedere alla misura alternativa dell'Affidamento in prova al servizio sociale; a fronte di tale modifica, tuttavia, il Legislatore non aveva modificato l'art. 656 co. 5 c.p.p. che prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione solo per pene fino a tre anni di reclusione. Ne conseguiva che anche i condannati che potenzialmente avrebbero potuto accedere all'affidamento in prova cd. allargato erano costretti a passare dal carcere.
La questione aveva impegnato la giurisprudenza di merito e quella di legittimità per qualche tempo, con orientamenti spesso contrastanti: la Corte di Cassazione, di recente, aveva chiuso definitivamente il contrasto aderendo ad una interpretazione letterale della norma e ribadendo che l'ordine andava sospeso solo per condanne fino a tre anni.
Con la sentenza odierna la Corte Costituzionale ha ribaltato tutto, dichiarando illegittimo tale limite. Secondo il Giudice delle Leggi, infatti, “appare di particolare gravità perché è proprio il modo in cui la legge ha configurato l’affidamento in prova allargato che reclama, quale corollario, la corrispondente sospensione dell’ordine di esecuzione”.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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