Risponde del reato di cui all'art. 574-bis c.p. Sottrazione e trattenimento del minore all'estero la madre che porta il figlio all'estero senza il consenso del padre per un tempo apprezzabile tale da rendere impossibile l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del soggetto legittimato, quali che siano le ragioni.
Con la sentenza 2671 del 2018 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di una madre che, senza il consenso del padre, aveva portato la figlia all'estero per circa 7 mesi. La donna si giustificava adducendo di agito per evitare una situazione familiare tesa e disagiata.
Per la Suprema Corte tale giustificazione non regge.
Nei casi in cui uno dei genitori non presti il proprio consenso alla modifica del luogo di vita del minore l'unica soluzione è rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, che, valutati gli interessi della parti potrà autorizzare o meno lo spostamento. Non vi è spazio, quindi, per scelte unilaterali da parte di uno dei genitori.
Oltre alla pena (da uno a quattro anni di reclusione) in caso di condanna si applica anche la sanzione accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale per un periodo pari al doppio della pena inflitta.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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