Maglie più larghe nel riconoscimento del diritto all'indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti.
Il Parlamento ha recentemente approvato la nuova disciplina a seguito della procedura di infrazione 2011/4147 CE. La Commissione Europea contestava allo Stato italiano di non aver dato corretta attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, limitando l'accesso all'indennizzo solamente alle vittime di alcuni reati violenti in particolare terrorismo e criminalità organizzata.
Le prime aperture della legge 7 luglio 2016, n. 122
Con la cd. Legge Europea 2015-2015 (L. n. 122/2016) l'Italia aveva già recepito i rilievi emersi con la procedura d'infrazione estendendo la possibilità dell'indennizzo alle vittime di ogni reato doloso commesso con violenza nonché alle vittime del reato di "caporalato" (art. 603-bis c.p.). Escluse, invece, le vittime di percosse e lesioni a meno che non ricorra una delle aggravanti previste dall'art. 583 c.p. (lesioni gravi e gravissime). L'indennizzo viene riconosciuto a rifusione delle spese mediche e assistenziali sostenute dalle vittime. Nei casi di omicidio e violenza sessuale, infine, l'indennizzo viene riconosciuto anche in assenza di spese mediche.
Le recenti modifiche
La Legge Europea 2017 ha modificato i requisiti necessari per richiedere l'indennizzo, che ora può essere riconosciuto a prescindere dal reddito annuo percepito dalla vittima.
I requisiti attualmente sono, pertanto:
- Aver già tentato infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato (condannato insolvente); tale requisito non è necessario nel caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure sia stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.
- Non aver concorso, anche con colpa, alla commissione del reato o di reato connesso.
- Non aver riportato condanne per uno dei reati compresi all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. né per reati fiscali, alla data di presentazione della domanda;
- Non aver percepito da soggetti pubblici o privati, per lo stesso fatto, somme pari o superiori all'importo dovuto a titolo di indennizzo; nel caso in cui la somma percepita sia inferiore rispetto all'indennizzo stabilito in misura fissa dal D.M. 22/11/2019, si ha diritto alla differenza
Gli indennizzi
Con decreto del 22 novembre 2019 il Ministero dell'Interno e della Giustizia hanno quantificato gli indennizzi previsti:
- 50.000 € in caso di omicidio, aumentati a 60.000 € in favore dei figli della vittima nel caso di omicidio commesso dal coniuge, ex coniuge o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
- 25.000 € in caso di violenza sessuale;
- 25.000 € in caso di lesioni gravi o gravissime e in caso di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso;
- in tutti gli altri casi viene invece erogata una somma pari a un massimo di 15.000 € a titolo di indennizzo per le spese mediche sostenute e documentate.
Termini per la richiesta
I termini sono molto ristretti: la domanda deve essere presentata (corredata da idonea documentazione) entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale o da altro provvedimento emesso dal giudice.
L'indennizzo può essere richiesto anche per reati commessi tra il 30 giugno 2005 e la data di entrata in vigore della Legge Europea 2017. In questo caso il termine è 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.
a cura di
avv. Alberto Bernardi
e
dott.ssa Claudia Maria Piazza
Studio Legale Maisano
Avvocati Penalisti in Bologna
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