È configurabile il reato ex art. 612 bis c.p. (cd. stalking) anche laddove si riscontrino momenti di riavvicinamento della vittima al suo persecutore.
La vicenda: la Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza del locale Tribunale, aveva ritenuto sussistente il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) a carico di un uomo che aveva posto in essere condotte persecutorie ai danni della sua ex compagna, causandole un forte stress e stato d’ansia.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo con il primo motivo di ricorso il riavvicinamento della p.o.
Il ricorso: la Suprema Corte con la sentenza nr. 32960/2017, richiamando principi più volte affermati in materia, ha rilevato che i momenti di riavvicinamento non possono escludere la configurabilità del reato de qua nell’ambito di quelle relazioni di coppia caratterizzate dall’indecisione e dall’ambiguità di comportamenti della persona offesa.
La Corte, difatti, ha ribadito la necessità di estendere la tutela apprestata dall’art. 612bis c.p. anche alle ipotesi in cui gli atti persecutori siano favoriti dall’atteggiamento equivoco della vittima, spesso determinato da quel coacervo di pensieri e sentimenti (talvolta indotti dallo stesso persecutore) che spingono, involontariamente la vittima a mantenere un legame con il suo carnefice.
Il ricorso veniva quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Dott.ssa Laura Ingriccini
Studio Legale Maisano
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