Le scale di un condominio, i pianerottoli o il parcheggio condominiale non sono luoghi di privata dimora e pertanto non viola la legge l’impianto di videosorveglianza che riprenda anche queste aree.
La vicenda riguarda un procedimento penale a carico di un uomo che aveva installato delle telecamere a circuito chiuso nei pressi della propria porta d’ingresso ma rivolta verso le scale del condominio.
Tratto a giudizio per il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) veniva condannato in primo grado ma poi assolto in appello.
La Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. sez. 5 nr. 34151/2017, confermava la pronuncia liberatoria in ragione del fatto che le scale (così come anche pianerottoli, parcheggi ecc.) non sono luoghi di privata dimora: la norma infatti tutela quei luoghi dove si svolgono atti tipici della vita privata. Le aree comuni, infatti, sono destinate all’uso di un numero indeterminato di soggetti e quindi le riprese effettuate in queste zone non costituiscono un’illecita interferenza.
avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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