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Offre 50 euro al poliziotto "per il caffè": non è istigazione alla corruzione (Cass., Sez.

Aggiornamento: 31 mag 2023



Con la sentenza nr. 19319 depositata il 21 aprile 2017, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato p. e p. dall’art. 322 c.p. (“Istigazione alla corruzione”) con riferimento ad un “maldestro” gesto di gratitudine.

La vicenda: Il responsabile di una ditta di soccorso stradale veniva contattato dalla Questura per la rimozione di alcuni veicoli di provenienza furtiva. Una volta ultimate le questioni burocratiche presso la sua ditta, questi invitava gli agenti di Polizia presenti sul posto a prendere un caffè al bar, estraendo dalla tasca una banconota da 50 euro ed offrendola ad uno di loro. Alla reazione contrariata dell’agente per il gesto, l’uomo riponeva immediatamente in tasca il denaro e si scusava per l’accaduto.

L’addetto al carro attrezzi veniva però tratto a giudizio per istigazione alla corruzione.

Il Giudice dell’udienza preliminare, tuttavia, escludeva che lo scopo dell’uomo fosse quello di tentare di corrompere il pubblico ufficiale attesa la rigida regolamentazione delle turnazioni stabilita per il servizio di recupero dei mezzi tra le ditte accreditate.

Il GUP ravvisava nell’offerta di denaro “per il caffè” solo il maldestro modo dell’imputato di manifestare all’agente di Polizia la propria gratitudine per l’attività compiuta e pertanto lo proscioglieva ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

Il difensore dell’uomo, tuttavia, ricorreva ugualmente per Cassazione lamentando erronea applicazione della norma di legge e vizio motivazionale.

La Sentenza: La Corte di Cassazione, annullava la sentenza del Tribunale, ravvisando la mancanza di linearità del percorso motivazionale intrapreso dal Giudice di prime cure, che da una condotta di mera gratitudine ha poi finito per qualificare l’azione in forma induttiva, pur sempre nell’ambito del primo comma dell’art. 322 c.p.

Di più. Il vizio motivazionale appare comunque irrilevante, in quanto per entrambe le forme delittuose prefigurate (sia nell’ipotesi di un presunto sollecito all’agente, quanto in quella di un gesto di gratitudine), deve pervenirsi ad un annullamento senza rinvio della sentenza.

Il Giudicante avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione l’inoffensività della condotta dell’imputato anche in relazione alla somma offerta. Più volte, infatti, la Corte ha ricordato che lo stesso legislatore ha previsto delle eccezioni per i munuscola o donativi di modico valore (massimo 150 euro per i pubblici dipendenti DPR 62 del 16 aprile 2013).

A maggior ragione, in questo caso, deve ritenersi inoffensiva la condotta di chi, con doni di modesta entità, manifesti il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico agente.

La sentenza quindi veniva annullata perché il fatto non sussiste.

dott.ssa Laura Ingriccini

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

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