La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che nei casi di ammissione al Patrocinio a spese dello stato in deroga ai limiti di reddito non è necessaria alcuna attestazione relativa ai redditi percepiti perché “del tutto superflua”.
Com’è noto, la persona offesa da alcuni tipi di reato (maltrattamenti in famiglia, stalking ma anche violenza sessuale ecc.) può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche qualora percepisca redditi superiori al limite di 11.528,41 €.
Proprio in uno di queste ipotesi, tuttavia, il GUP del Tribunale di Bolzano aveva rigettato la richiesta di ammissione ritenendo che, a prescindere dalla rilevanza, in ogni caso andasse allegata all’istanza l’attestazione dei redditi percepiti.
Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, tale allegazione sarebbe del tutto superflua atteso che la p.o. dei reati previsti dall’art. 76 co. 4ter DPR 115/2002 è ammessa qualunque sia il reddito percepito e pertanto nessuna attestazione è dovuta.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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