E’ configurabile l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. (cd. minorata difesa) nel caso in cui la truffa sia realizzata attraverso la rete internet perché la distanza fra i due soggetti agevola la realizzazione del reato.
La vicenda: il pm chiede l’emissione di una misura cautelare a carico di un indagato colpito da gravi indizi di colpevolezza circa il reato di truffa per aver venduto attraverso un sito di annunci dei beni mai recapitati all’acquirente. Il G.i.p. prima e il Tribunale della Libertà poi rigettavano tale richiesta sul presupposto che non era configurabile la circostanza della “minorata difesa” in assenza della quale non è applicabile alcuna misura cautelare custodiale.
La Sentenza: la Corte di Cassazione, tuttavia, annullava l’ordinanza del Tribunale ritenendo pienamente configurabile la circostanza aggravante. Sostiene la Corte che la distanza fra le parti e le particolari modalità di vendita che prevedono il pagamento anticipato del prezzo consentono al reo di sfruttare a proprio favore condizioni non realizzabili nella vendita de visu.
Ne consegue che, essendo astrattamente configurabile l’aggravante, la pena edittale per il reato di truffa si innalza fino a 5 anni (art. 640 co. 2 nr. 2bis) così consentendo l’applicazione di misure cautelari come la custodia in cautelare in carcere.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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