Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di un padre reo di non aver provveduto a fornire i mezzi di sussistenza ai propri figli minori (art. 570 c.p.).
La S.C. ha ribadito che a nulla rileva che al mantenimento degli stessi avesse provveduto l’altro genitore; il reato sussiste anche se l’altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole. L’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto all’assolvimento del dovere di mantenimento, non integra un’ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale.
Inoltre, è esente da vizi la statuizione in base alla quale la Corte d’Appello ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni subìti dalla parte civile (moglie e figli). Ai sensi dell’art. 165 c.p. ciò rientra fra le facoltà attribuite al Giudice del merito che ben può, a prescindere da un accertamento specifico delle condizioni reddituali dell’imputato, imporgli il risarcimento dei danni cagionati per vedersi riconosciuto il beneficio di legge
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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