Il genitore ha l’obbligo di educare il figlio minore, vigilare sui suoi comportamenti e correggerne gli errori, pena la condanna anche in sede penale.
LA VICENDA è una delle più comuni e ricorrenti nei rapporti tra vicini di casa: il ragazzino adolescente ascolta la musica con lo stereo ad un volume molto alto, tanto da disturbare i vicini di casa. Oltre al processo di fronte al Tribunale dei Minori, tuttavia, viene denunciato anche il padre per il reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) nella forma omissiva perché, in sostanza, non avrebbe vigilato e/o impedito le condotte del figlio.
IL RICORSO: il padre si difende adducendo che, da una parte, i rumori erano stati percepiti solamente da un paio di condomini e quindi il reato non era integrato, e dall'altra non gravava su di lui alcun obbligo di vigilanza.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione osserva che, come da orientamento consolidato, perché sussista il reato ex art. 659 c.p. è necessario che i rumori siano idonei a disturbare non solo l’inquilino soprastante o sottostante ma una pluralità indistinta di persone. Nel caso di specie, rileva la Corte, la musica era percepibile fino a circa 80 metri distanza come avevano dichiarato due vigili urbani.
Quanto alla culpa in vigilando del padre, su questi grava una posizione di garanzia che poggia da un lato sulla responsabilità civile dei genitori per il fatto illecito dei figli (art. 2048 c.c.) e dall'altro lato obbligo di educare i figli imposto dall’art. 147 c.c.
Ricorso respinto e condanna confermata.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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Scarica la sentenza Cass. Sez. 3 nr. 53102/2016