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Stalking e maltrattamenti in famiglia: come difendersi prima e durante il processo

Aggiornamento: 31 mag 2023



Nella recente guida Facciamo il punto: Lo stalking sì è discusso del reato di atti persecutori, delle sue forme di manifestazione e delle conseguenze penali per il suo autore.

In questo approfondimento analizzeremo i “rimedi” previsti dal nostro ordinamento a tutela della vittima; si tratta sia di rimedi amministrativi, adottati dall’autorità di pubblica sicurezza, ma anche rimedi propri del procedimento penale cioè misure cautelari e pre-cautelari applicabili all’indagato dal Gip su richiesta del pm.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Cos’è: Introdotto per la prima volta dall’art. 8 del D.L. 11/2009 (conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38) con specifico riferimento al reato di stalking, consente alla persona offesa, fino a quando non sia stata formulata querela, di chiedere al Questore del luogo di ammonire il presunto autore del reato. L’Autorità assumerà le informazioni necessarie e ove ritenga la richiesta sia fondata convocherà l’interessato invitandolo a mantenere un comportamento rispettoso della legge e consigliandogli strutture di supporto psicologico, consultori familiari, servizi per le dipendenze, o centri di salute mentale.

Le conseguenze: Qualora il soggetto ammonito successivamente commetta il reato di atti persecutori, ricorrerà l’aggravante di cui al comma 3 del citato art. 8 e la procedibilità diventa d’ufficio. Il Questore, inoltre, può adottare anche i provvedimenti necessari in materia di armi e munizioni nonché chiedere al Prefetto del luogo di residenza la sospensione della patente di guida dell’interessato.

Altre ipotesi: il D.L. 93/2013 (conv. in legge 15 ottobre 2013, n. 119) e succ. mod. ha esteso la possibilità di ricorrere all’ammonimento del questore quando vi siano fatti riconducibili ai reati di percosse, lesioni e più in generale nelle ipotesi di “violenza domestica”. Deve trattarsi di “uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva”

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ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE E DIVIETO DI AVVICINAMENTO

Cos’è: Si tratta di una misura pre-cautelare adottabile d’urgenza dalla polizia giudiziaria (con il necessario consenso del P.m.) nei casi di flagranza di particolari reati, fra i quali, violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione, lesioni personali minacce aggravate e violenza sessuale ecc. qualora vi siano fondati motivi di ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità psicofisica della persona offesa. Con l’allontanamento la polizia giudiziaria vieta altresì all’allontanato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 384bis c.p.p.).

Le conseguenze: La misura deve successivamente essere convalidata dal Gip su richiesta del Pm. L’eventuale convalida consente inoltre la celebrazione del rito direttissimo. In sede di convalida inoltre il Pm potrà chiedere l’applicazione di una vera e propria misura cautelare.

Giova osservare che l'allontanamento d'urgenza non tutela la vittima specificamente dai dai reati di stalking e maltrattamenti in quanto trattasi di reati abituali dove proprio la necessità di condotte reiterate esclude che possa parlarsi di flagranza.

La misura, tuttavia, riveste un ruolo di fondamentale importanza quale "prima difesa" della vittima da quei reati che l’esperienza comune indicano come segnali d’allarme di condotte persecutorie o vessatorie.

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Gli ultimi rimedi di cui si tratterà rientrano nella categoria delle misure cautelari personali.

Sono misure adottabili dal Gip su richiesta del Pm laddove sussistano da una parte gravi indizi di responsabilità a carico di un soggetto in ordine ad un reato e dall’altra esigenze cautelare da tutelare (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato).

E’ bene precisare che le misure cautelari sotto riportate sono applicabili con riferimento a qualsiasi fattispecie di reato ma che in particolari ipotesi delittuose (fra i quali, violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione, lesioni personali minacce aggravate e violenza sessuale ecc) possono trovare applicazione anche al di fuori dei limiti di pena previsti dal codice.

ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE

Esattamente come nell’allontanamento d’urgenza la misura consiste nell’obbligo imposto all’indagato di lasciare la casa familiare e non farvi ritorno. Ciò che distingue le due misure è l’assenza, in questo caso, del requisito della flagranza. In altre parole la misura può essere richiesta e applicata a prescindere dal fatto che l’indagato sia colto nell’atto di commettere il reato.

Il giudice, inoltre, su richiesta del Pm può anche ingiungere all’allontanato di pagare un assegno periodico in favore delle persone conviventi che proprio a causa dell’allontanamento dalla casa familiare rimangano privi di mezzi di sostentamento. In tal senso il giudice può anche ordinare al datore di lavoro dell’indagato di pagare direttamente ai beneficiari l’assegno, detraendolo dallo stipendio.

DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA

Anche questa misura è del tutto sovrapponibile, nei caratteri essenziali, a quella applicabile dalla Polizia giudiziaria in via d’urgenza. Il divieto di avvicinamento può essere applicato sia insieme che autonomamente rispetto all’allontanamento dalla casa familiare. Con l’ordinanza applicativa il giudice vieta all’indagato di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (o dai suoi prossimi congiunti); in aggiunta a tale divieto può essere imposto l’obbligo di mantenere una certa distanza da quei luoghi e il divieto di comunicare con la persona offesa con qualsiasi mezzo.

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E' importante ricordare, infine, che le persone offese dal reato di atti persecutori di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale sono sempre ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato (gratuito patrocinio) a prescindere dalle condizioni di reddito.

Qui puoi trovare tutti gli altri requisiti e la documentazione necessaria per l'istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio.

Qui invece puoi trovare i nostri recapiti. Contattaci per qualsiasi informazione.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna


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