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FACCIAMO IL PUNTO: Maltrattamenti in famiglia e contro conviventi



Guida rapida al delitto di maltrattamenti in famiglia: per capire bene e difendersi meglio.

Sommario:

  1. Cosa sono i maltrattamenti ?

  2. Chi può commetterlo ?

  3. In cosa consiste?

  4. Come si manifesta?

  5. Le pene e le ipotesi aggravate dall'evento.

  6. La procedibilità.

  7. La casistica.

  8. Gratuito patrocinio.

 

1. Cosa sono i maltrattamenti?

È il delitto previsto dall’art. 572 c.p., inquadrato all’ interno dei reato contro l’assistenza familiare.

Ciò che caratterizza il delitto è: lo stato di soggezione della persona rispetto al soggetto agente.

Relazioni intense ed abituali che si sviluppano all’ interno di contesti per così dire “protetti” come può essere l’abitazione, la scuola, una casa di cura, il posto di lavoro.

La norma è volta, oltre che alla tutela del vincolo familiare, alla difesa dell’ incolumità psichica e fisica sia delle persone che compongono il nucleo familiare sia di quei soggetti che subiscono comportamenti vessatori in ambienti che assumo le caratteristiche di un ambiente “parafamiliare”.

2. Chi può commetterlo?

Si tratta di un reato proprio: è il rapporto qualificato tra soggetto agente-vittima a caratterizzare l’ipotesi delittuosa in esame.

Detto rapporto si incardina sul concetto di convivenza, pertanto il soggetto attivo è necessariamente o un familiare convivente o colui al quale è affidata l’educazione, la cura, l’istruzione, la vigilanza o la custodia della persona offesa.

- L’interpretazione estensiva della norma.

Occorre sottolineare come - fermo restando il requisito della convivenza - nel corso del tempo l’interpretazione della norma si sia estesa fino a includere, nell’ alveo dei soggetti tutelati dalla norma, non solo i consanguinei, ma tutti i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, fino a ricomprendere i domestici. Questo ha comportato quindi l'ammissibilità della fattispecie in esame anche nei confronti del convivente more uxorio (partner non sposato).

Ecco che il soggetto qualificato diventa il genitore, il convivente, l’educatore, il professore e il datore di lavoro ai danni del lavoratore dipendente, in quest’ultimo caso sarà necessario che il rapporto assuma natura para-familiare.

3. In cosa consiste?

Sono quei comportamenti vessatori, violenti e umilianti (anche in chiave omissiva) che si sviluppano in ambito familiare (o lavorativo) che siano in grado di procurare alla persona uno stato di sofferenza, umiliazione, privazione incompatibile con le normali condizioni di esistenza.

4. Come si manifesta?

È un delitto necessariamente abituale, ciò vuol dire che al fine della sua realizzazione occorre la sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.

In altre parole, occorre che i comportamenti violenti e degradanti a danno del familiare/convivente siano ripetuti nel tempo in maniera costante e non isolati o sporadici.

È bene evidenziare come la Giurisprudenza della Corte di Cassazione non escluda il requisito dell’abitualità nelle condotte, c.d. “ad intermittenza”, si ritiene che il rapporto di convivenza permanga anche quando siano frequenti e prolungate le assenze del soggetto agente (Cass.Sez. VI 47896/2014).

5. Le pene e le ipotesi aggravate dall’evento.

La pena prevista per il reato di maltrattamenti va da 2 a 6 anni di reclusione.

Sono previste delle ipotesi aggravate dall’evento:

  • Se dal fatto deriva una lesione grave si applica la pena che va da 4 a 9 anni;

  • Se ne deriva una lesione gravissima la pena della reclusione è compresa tra i 7 e i 15 anni;

  • Se ne deriva la morte la pena edittale va da 12 a 24 anni.

6. La procedibilità.

Si tratta di un reato procedibile d’ufficio: mentre per i delitti procedibili a querela è necessario il rispetto delle formalità e dei termini con le quali informare l’autorità giudiziaria di quanto accaduto, nel caso del delitto di maltrattamenti, la persona vittima di violenza può, in qualsiasi momento sporgere denuncia presso il più vicino posto di polizia o comando dei carabinieri.

7. Casistica del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte possono integrare il reato in esame:

  • Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente finalizzate alla sua emarginazione – c.d. Mobbing - che avvengano in un contesto caratterizzato da relazioni intense ed abituali tali da porre in una situazione di una parte nei confronti del soggetto che ricopre una posizione di supremazia cosicché il rapporto datore di lavoro/dipendente assuma natura para-familiare. ( Cass. Sez. VI n.24642/2014).

  • Il preside di un liceo che abbia fatto oggetto di persecuzione una professoressa, insegnante nell’istituto a lui sottoposta per ragioni lavorative (Cass. Sez. VI n.17689/2014).

  • Integrano il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori le condotte di reiterata violenza fisica o psicologica che abbiano come bersaglio l’altro genitore. Ciò che rileva è la circostanza che i minori siano resi spettatori obbligati di tali comportamenti. Un simile atteggiamento non può che integrare un'omissione connotata da deliberata e consapevole indifferenza e trascuratezza e verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della prole (Cass. Sez. VI n. 4332/2015)

8. Il patrocinio a Spese dello Stato per le vittime di maltrattamenti

Le persone offese dal reato di Maltrattamenti contro familiari e conviventi sono sempre ammesse al patrocinio a Spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) a prescindere dai requisiti di reddito.

Qui puoi trovare tutti gli altri requisiti e la documentazione necessaria per l'istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio.

Qui invece puoi trovare i nostri recapiti. Contattaci per maggiori informazioni.

Dott.ssa Oriana Genovese

Studio Legale Maisano

Avvocati penalisti in Bologna

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