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GRATUITO PATROCINIO: la falsa dichiarazione sul reddito inutile può escludere il reato (Cass. Sez. 4



In tema di Patrocinio a spese dello Stato la Corte di Cassazione si è recentemente occupata di un caso di falsa dichiarazione sui redditi nell'ambito dell'istanza di ammissione al beneficio.

Com'è noto l'art. 95 DPR 115/2002 la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d) con la pena della reclusione fino a 5 anni oltre alla multa. Inoltre la pena è aumentata se il reo ha ottenuto ovvero mantenuto l'ammissione al beneficio.

Nel caso di cui si è occupata la Suprema Corte, l'uomo era accusato di non aver indicato il reddito di € 2.945,00 fra quelli percepiti così come emergeva dal sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria. L'imputato, tuttavia, sosteneva di non aver mai percepito quel reddito da parte del datore di lavoro, circostanza che lo aveva anche portato alle dimissioni.

La Corte di Cassazione, su ricorso di quest'ultimo a seguito di condanna in primo e secondo grado ha però annullato la sentenza della Corte d'Appello.

Innanzitutto la Suprema Corte ha ribadito che il reato sussiste a prescindere dal fatto che che il richiedente rientrasse comunque le condizioni per essere ammesso al Gratuito Patrocinio, anche sommando i redditi non dichiarati. La "non utilità" delle falsa dichiarazione, tuttavia, può contribuire ad escludere il dolo facendo degradare l'elemento soggettivo alla colpa.

Secondo la Corte, laddove come nel caso in esame non sia immediatamente evidente l'utilità della falsa dichiarazione, il giudice del merito deve attentamente vagliare le circostanze di fatto per valutare se la condotta è dolosa o meno.

Sentenza annullata e rinvio per un nuovo giudizio d'appello.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

Scarica la sentenza Cass. Sez. 4 nr. 28555/2016



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