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RUMORI MOLESTI: quando il disturbo del sonno è reato? (Cass. sez. 3 nr. 25424/2016)



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I FATTI:

Il gestore di un bar organizzava presso il suo locale una "Festa della birra" con musica dal vivo, regolarmente autorizzata fino alle ore 1:00.

I festeggiamenti però si protraevano ben oltre l'orario stabilito dall'autorizzazione comunale e cessavano solamente alle 4:00, dopo che un vicino, tenuto sveglio dal rumore, faceva intervenire i Carabinieri.

Tale fatto può costituire reato ex art. 659 c.p.? E che rapporto c'è, invece con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 10 co. 2 L. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)?

E' a questi interrogativi che ha dato risposta la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 25424 del 5 giugno 2016 (dep. il 20 giugno 2016)

LE DISPOSIZIONI:

Art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni o del riposo"

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .

2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Art. 10 co. 2 L. 447/95 "Sanzioni amministrative"

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

LA CORTE

La Corte, peraltro rifacendosi ad un precedente orientamento giurisprudenziale, rileva che con riferimento a rumori che superino la normale tollerabilità nell'ambito di una attività lavorativa legittimamente autorizzata possono verificarsi tre diverse situazioni, con relative sanzioni.

1) Illecito amministrativo previsto dall'art. 10 co. 2 l. 447/95: in caso di rumore generico con superamento dei limiti differenziali fissati dalla legge.

2) Reato ex art. 659 primo comma c.p.: in caso di rumore con superamento dei limiti differenziali fissati dalla legge causato dall'esercizio di un mesterie in modo eccedente i normali usi con disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone.

3) Reato ex art. 659 secondo comma c.p.: in caso di rumore con superamento dei limiti differenziali fissati dalla legge causato dall'esercizio di un mesterie con violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dall'Autorità con disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone

Ai fini della configurazione del reato, tuttavia, è necessario che sussista anche un ulteriore requisito: il rumore deve essere potenzialmente idoneo a disturbare la quiete e il riposo di un numero indeterminato di persone. Non è pertanto sufficiente la lamentela di una o più singole persone ad integrare il reato.

Nel caso in esame alcuni testimoni avevano addirittura escluso di aver sentito nulla di anormale quella notte e di non essere stati disturbati.

La sentenza di condanna veniva quindi annullata senza rinvio dalla Suprema Corte.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

Scarica la sentenza Cass. Sez. 3 nr. 25424/2016


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