Può essere ritenuto valido l'accertamento alcolimetrico anche quando gli scontrini riportino il tasso rilevato affiancato dalla dicitura "volume insufficiente".
E' questa la soluzione individuata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, e si tratta di una posizione equidistante da due precedenti indirizzi giurisprudenziali.
Il fatto è quanto meno peculiare: all'esito degli accertamenti l'apparecchio alcoltest emette degli scontrini riportanti sia il tasso alcolemico sia la dicitura "volume insufficiente".
Secondo un primo orientamento -rinvenibile nella pronuncia Cass. Sez. 4 nr. 35303/2013- queste due informazioni sono del tutto incompatibili in quanto comunicherebbero allo stesso tempo la validità e la non validità del test. Un'affermazione di responsabilità basata su un siffatto accertamento sarebbe illogica.
Secondo altro orientamento della medesima sezione -nr. 1878/2014 , nr. 22239/2014- l'alcoltest è certamente attendibile ed idoneo a fondare la condanna alternativamente per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (art. 186 c. 7 C.d.s.) ovvero il reato di guida in stato di ebbrezza in base al valore rilevato.
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 23520/2016 depositata lo scorso 7 giugno ha individuato una soluzione intermedia: nessuna dei due tesi è validamente sostenibile perché né quello che sostiene la assoluta inattendibilità né quello che sostiene l'assoluta inattendibilità si pongono il problema di accertare le ragioni di tale accadimento.
In altre parole dev'essere il Giudice di Merito a verificare se, nel caso specifico, il risultato possa definirsi o meno attendibile, in presenza di due informazioni apparentemente contraddittorie.
ACCERTAMENTO SINTOMATICO: la Corte di Cassazione torna anche sull'accertamento cd. sintomatico. Seppur teoricamente possibile, trattasi di un'evenienza remota in quanto i sintomi dell'ebbrezza alcolica devono essere tali da provare oltre ogni ragionevole dubbio un tasso alcolemico superiore alla soglia penalmente rilevante.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
Avvocati Penalisti in Bologna
Scarica la sentenza. Cass. Sez. 4 nr. 23520/2016