Dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi sulle depenalizzazioni, falsificare il contrassegno dell'assicurazione non è più penalmente rilevante. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, conferma l'interpretazione secondo la quale l'alterazione della data riportata sul tagliando era astrattamente riconducibile sotto il delitto di falsità in scrittura privata. L'art. 485 c.p., tuttavia, è stato abrogato dal d.lgs. 7/2016 e pertanto la sentenza di condanna della Corte d'Appello deve essere annullata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
SANZIONE PECUNIARIA CIVILE: Quanto all'applicabilità della nuova sanzione pecuniaria civile (da 200 a 12.000 €) nelle ipotesi di falsità in scrittura privata, la Cassazione evidenzia alcune perplessità.
Essa risulterebbe irrogabile nell'ambito dell'azione di risarcimento del danno eventualmente esercitata dalla compagnia assicuratrice: ciò, però, presuppone la sussistenza di un danno. Di contro, nel delitto p. e p. dall'art. 485 c.p. il danno era solamente la finalità perseguita dall'agente. In altre parole e nel caso in esame, nessun danno (e nessuna sanzione) è astrattamente ipotizzabile giàcchè la sola manomissione del contrassegno non avrebbe in ogni caso consentito all'imputato di ottenere un risarcimento in caso di incidente. Peraltro, l'assicurazione non aveva esercitato l'azione civile in sede penale e pertanto nessuna sanzione civile poteva essere irrogata.
La sentenza viene quindia annullata senza rinvio senza ulteriori conseguenze per l'imputato.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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Scarica la sentenza Cass. Sez. 5 nr. 18908/2016