Trascura il figlio e non paga gli alimenti: è reato nonostante il fallimento (Cass. Sez. 6 nr. 50075

Aggiornato il: 31 mag 2023

Commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) il padre del minore che non vuol vedere il figlio e non versa alla madre quanto stabilito per il suo mantenimento (Cass. sez. 6 nr. 50075/2016).

LA VICENDA: L’imputato era accusato di non aver versato alla madre del bimbo l'ammontare stabilito dal Tribunale per i minorenni (300 € al mese) per più di due anni, oltre alla quota parte delle spese sostenute dalla stessa (altri 2500 €). Inoltre gli si contestava di aver visto il figlio solo in un paio di occasioni nel primo anno di vita.

LA SENTENZA: A nulla è valsa la difesa dell’imputato basata essenzialmente sul fatto che non disponeva dei mezzi sufficienti per provvedere al piccolo, in quanto la ditta di sua proprietà era fallita. Osserva la Corte, infatti, che nessuna prova è stata data della mancanza di risorse in capo all'imputato e che comunque i mancati pagamenti e il totale disinteresse da parte del genitore erano iniziati ben prima del fallimento.

Confermata, quindi, la condanna a 7 mesi di reclusione, 600 € di multa oltre al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile di 60.000 €.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

Scarica la sentenza Cass. Sez. 6 nr. 50075/2016

#minori #mantenimento #alimenti #cassazione #famiglia

    12
    0