FACEBOOK: Insultare ripetutamente qualcuno può configurare lo stalking (Cass. Sez. 5 21407/16)

Aggiornato il: 31 mag 2023

La 5° Sezione della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui profilli penalmente rilevanti che assume la condotta di chi, attraverso l’utilizzo dei social network, induce la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.

La vicenda interessa un ex marito , che a seguito della separazione dal coniuge e dell’affidamento dei figli minori agli ex suoceri, ingiuriava e denigrava questi ultimi attraverso Facebook.

A nulla è valso il ricorso dell’indagato, già sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese, che invocava la derubricazione nel reato meno grave di diffamazione, sostenendo che i messaggi pubblicati sulla propria bacheca (utilizzando peraltro account intestati a soggetti di fantasia) non potessero essere letti dalle parti offese in quanto non ricompresi tra il novero degli “amici”.

In questo senso, non è necessario che le missive denigratorie siano indirizzate in forma private. A rilevare è l’idoneità della condotta a generare nella vittima un forte stato d’ansia e il fondato timore per la propria incolumità.

Ricorso inammissibile non resta che pagare le spese processuali.

Dott.ssa Oriana Genovese

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

Scarica la sentenza Cass. Sez. 5 nr. 21407/16

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