REATI INFORMATICI: è reato spiare la casella e-mail del sottoposto (Cass. Sez. 5 13057/2016)

Aggiornato il: 31 mag 2023

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha esteso anche alla casella e-mail istituzionale le tutele approntate dal Legislatore per il cd. "domicilio informatico" con la conseguenza che gli accessi non autorizzati integrano il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.).

La vicenda: il responsabilie dell'Ufficio di Polizia Provinciale aveva fatto accesso alla casella e-mail istituzionale assegnata ad uno dei suoi sottoposti, prendendo visione di messaggi di posta elettronica e allegati. Veniva accusato e condannato per Violazione della corrispondenza (art. 616 c.p.) e, appunto, accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.).

A nulla sono valse le doglianze svolte in sede di Legittimità. La Cassazione ha infatti precisato che la casella e-mail costituisce un sistema informatico a tutti gli effetti così come previsto dalle norme nazionali e sovranazionali in materia di crimini informatici.

Lo spazio di archiviazione cui la casella di posta elettronica si riferisce è esclusivo del dipendente e costituisce "domicilio informatico". A nulla rileva che il sistema informatico sia in uso ad una pubblica amministrazione: il diritto all'inviolabilità del domicilio (ancorchè informatico) è costituzionalmente tutelato e non cede di fronte al superiore gerarchico.

Oltre alla condanna per l'accesso abusivo, l'imputato viene condannato anche per violazione della corrispondenza per aver preso cognizione di una corrispondenza a lui non indirizzata: in questo caso l'equiparazione tra missiva cartacea e informatica o telematica sussiste alla luce dell'ultimo comma dell'art. 616 c.p.

Avv. Alberto Bernardi

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Scarica la sentenza Cass. Sez. 5 nr. 13057/2016

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