
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato risposta affermativa al quesito di diritto che era stato loro sottoposto qualche mese fa (qui trovate il nostro contributo) in merito all'avviso della richiesta di archiviazione nei procedimenti con violenza alle persone.
Com'è noto il comma 3bis dell'art. 408 c.p.p. introdotto dalla legge 119/2013 (cd. legge sul femminicidio) prevede che, per i delitti commessi con violenza alle persone, il PM debba sempre notificare alla persona offesa la richiesta di archiviazione del procedimento.
Tale locuzione non era stata uniformemente interpretata dalla Cassazione così come dalle Procure e aveva generato un contrasto giurisprudenziale.
L'ordinanza di rimessione infatti sollecitava il massimo consesso ad esprimersi se con "delitti commessi con violenza alle persone" dovessero intendersi solamente quei reati realizzati con condotte di violenza fisica sulla persona ovvero, più in generale, con violenza anche morale.
Con la pronuncia depositata il 16 marzo le Sezioni Unite, alla luce anche delle norme interne, internazionali e comunitarie, hanno optato per una interpretazione più ampia del concetto di violenza "comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali e psicologiche" in quanto "lo stalking rientra tra le ipotesi significative di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione".
Ne consegue quindi che, nei procedimenti aventi ad oggetto reati ricompresi in tale categoria, l'avviso della richiesta di archiviazione deve essere sempre notificato alla persona offesa, anche se la stessa non ne abbia fatto esplicita richiesta.
Preme osservare, peraltro, che tale pronuncia è destinata a riverberare i propri effetti anche su altri istituti processuali nei quali il Legislatore ha utilizzato la medesima dizione, si pensi ad esempio alle richieste di revoca e/o modifica delle misure cautelari (art. 299 co. 4 C.p.p.).
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
Scarica la sentenza Cass. Sez. Unite nr. 10959/16 dep. 16 marzo 2016