
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato risposta affermativa a tutte le questioni che le erano state sottoposte con le ordinanze 49824/15 e 49825/15 in materia di particolare tenuità del fatto (qui potete leggere il nostro approfondimento).
Il Supremo Consesso (Presidente Canzio, Relatore/Estensore Blaiotta) ha ritenuto che:
- l'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma;
- il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento;
- alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie, stabilite dalla legge;
- la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della suddetta causa di non punibilità;
- per contro, nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen., la relativa questione (in forza dell'art. 2 quarto comma cod. pen.) è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 co. 2 cod. proc. pen.;
- la Corte di Cassazione, se riconosce la sussistenza della suddetta causa di non punibilità, la dichiara anche d'ufficio ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1 lett. l) cod. pen.
Dando risposta ad altra ordinanza di rimessione le Sezioni unite hanno altresì stabilità che:
- la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico (art. 186 co. 7 CdS).
Per comprendere l'entità di tali "aperture" occorrerà aspettare il deposito delle motivazioni.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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