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GUIDA IN STATO DI EBREZZA e tenuità del fatto: due questioni rimesse alle Sezioni Unite



Con le "ordinanze gemelle" 49824/15 e 49825/15 la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite due questioni di diritto inerenti l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131bis C.P.)

I dubbi interpretativi

Le questioni poste dalla sezione rimettente sono due:

1) Ordinanza 49824/15: applicabilità della tenuità del fatto ai cosiddetti reati "con soglie" (guida in stato di ebrezza ma anche illeciti tributari,societari ecc.)

2) Ordinanza 49825/15: applicabilità della tenuità del fatto all'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoltest (art. 186 co. 7 C.d.S.)

La Quarta Sezione rinnega sè stessa

A dire la verità su entrambe le questioni la Corte di Cassazione si era già pronunciata, e in particolare proprio la stessa Quarta Sezione, non più di qualche mese fa.

Avevamo già segnalato l'importante pronuncia 44132/15 (ric. Longoni; qui trovate il nostro commento) con la quale i Giudici di Legittimità avevano risposto affermativamente al quesito se l'istituo introdotto con il D.lgs. 28/2015 potesse applicarsi a quei reati nei quali il Legislatore avesse già preventivamente fissato soglie di rilevanza penale del fatto. In quel caso la Cassazione aveva ritenuto non punibile per tenuità del fatto un soggetto trovato alla guida con un tasso alcolemico appena superiore (0,82 e 0,85) rispetto al limite di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) C.d.S.

Allo stesso modo, con la sentenza 33821/15 la Suprema Corte aveva accolto la richiesta di tenuità del fatto avanzata dal ricorrente, accusato e condannato per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento alcoltest. In quel caso la Corte aveva ritenuto l'applicabilità del 131bis C.P. in un caso in cui, sebbene il guidatore avesse rifiutato il test era tuttavia "mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa".

I rilievi delle ordinanze di rimessione

I dubbi interpretativi sollevati con l'Ordinanza 49824/15 riguardano essenzialmente il potere, da parte del Giudice, di effettuare una valutazione di offensività/pericolosità in concreto dopo che il Legislatore ha stabilito in astratto ciò che ha rilevanza penale e ciò che non lo ha.

Quanto invece al reato di cui al 186 co. 7 C.d.S. l'Ordinanza 49825/15 osserva la Corte come la condotta incriminata dalla norma sia il rifiuto, in qualsiasi modo espresso e che, pertanto, tale condotta non ha una pericolosità graduabile. Il bene giuridico tutelato, invero, è il corretto svolgimento delle attività di controllo per la sicurezza stradale da parte delle Autorità preposte: il rifiuto pertanto lede in ogni caso il bene giuridico senza possibilità di graduazione dell'offesa.

Ora la palla passa alle Sezioni Unite.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

#cassazione #tenuità #SSUU

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