
E’ legittimo l’accertamento sul DNA realizzato senza le garanzie previste nei confronti di un sospettato che non sia colpito da elementi indizianti tali da renderlo indagato o “indagabile”. A stabilirlo una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che ha avallato le due (conformi) decisioni di merito.
Il ricorrente, lamentava il mancato rispetto delle guarentigie previste dall’art. 359 o 360 c.p.p. per un accertamento comparativo tra un reperto rinvenuto nell’immediatezza del fatto nei pressi del luogo dove era stata realizzata una rapina e un mozzicone di sigaretta repertato altrove.
Decisivo per la Suprema Corte è il rilievo in base al quale, al momento dell’accertamento tecnico il soggetto era solamente un “sospettato” sulla base di un’intuizione da parte degli investigatori ma non sussistevano a suo carico indizi tali da far sorgere in capo al P.M. l’onere di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Ne consegue che devono ritenersi legittimi i prelievi di materiale biologico e utilizzabili i risultati delle successive analisi del DNA laddove siano stati espletati nell’ambito di un procedimento penale contro ignoti e che per tale motivo non siano state rispettate le garanzie previste per gli atti irripetibili compiuti dal P.M.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
Avvocati Penalisti in Bologna
Scarica la sentenza Cass. Sez. VI nr. 2751/2016